La cartella dell’agenzia delle entrate non arriva ma gli hanno pignorato tutto: la signora di 56 anni disperata | Rimasta senza casa
Una 56enne costretta a perdere tutto per una notifica mai ricevuta - thebottomup.it (freepik)
Ritrova il suo conto svuotato e tutti i beni pignorati in una notte: la storia di una donna che ha perso tutto a causa di alcuni errori.
Scopre di essere indebitata con l’Agenzia delle Entrate senza aver mai ricevuto le cartelle esattoriali.
Una donna di 56 si è improvvisamente ritrovata senza un euro sul suo conto corrente e con i beni pignorati a causa di vecchie cartelle esattoriali mai notificate. Secondo quanto emerso, le richieste di pagamento risalivano a oltre 10 anni fa e riguardavano tributi locali e contributi mai versati.
Tuttavia, la diretta interessata sostiene di non aver mai ricevuto alcun avviso o raccomandata. La terribile scoperta è avvenuta in banca, quando la donna ha tentato un prelievo e ha trovato il conto completamente bloccato.
Dopo una serie di verifiche, si è scoperto che le procedure di riscossione erano già in corso da tempo. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva agito sulla base di notifiche ritenute valide. L’episodio ha sollevato molte domande circa la trasparenza del sistema e sui possibili errori nella consegna delle comunicazioni, con conseguenze devastanti per gli interessati.
Interviene la Cassazione: quando una notifica è ritenuta valida
Il caso della donna di 56 anni non è l’unico. Negli ultimi anni, sono numerosi gli episodi in cui cittadini e imprese hanno lamentato di non aver ricevuto mai le cartelle esattoriali alla base di pignoramenti e ipoteche. Proprio in merito a tale situazione è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18274 del 4 luglio 2025, che ha fornito un chiarimento rilevante per contribuenti, professionisti e aziende. La Corte ha stabilito che, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento “conta la sostanza, non il formalismo”. In altre parole, se l’atto è comunque arrivato a destinazione ed è stato ricevuto da una persona che era incaricata di ritirarlo, la notifica è considerata valida.
La decisione nasce proprio da un ricorso presentato da una società, contro una comunicazione preventiva di un’ipoteca notificata da Equitalia. La società aveva impugnato tale ipoteca, sostenendo l’irregolarità delle notifiche. Dopo il rigetto del ricordo, la società si era rivolta alla Cassazione, lamentando degli errori nel civico e l’assenza di prova della qualifica del consegnatario. Tuttavia, anche i giudici della Commissione hanno rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

Notifica valida anche se presenta errori
La Cassazione ha precisato che, per le società, una notifica è considerata valida se il plico viene consegnato nella sede indicata, anche se a ritirarlo non è il diretto interessato. Basta che la persona che riceve l’atto si trovi stabilmente nei locali e sia incaricata di farlo. Nel caso della donna di 56 anni, che ha sostenuto di non aver mai ricevuto nulla a causa di un errore nel numero civico, i giudici hanno definito la svista come un semplice “errore materiale”.
Secondo la Corte, l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, poiché era stato consegnato e poi impugnato. In base all’articolo 156 del Codice di Procedura Civile, in questi casi la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo. Tuttavia, questa interpretazione, pensata per rendere più rapide le procedure, continua a sollevare critiche da parte dei contribuenti. Nel caso della donna, le notifiche non sarebbero mai arrivate nelle sue mani, ma ciò non ha impedito i pignoramenti. Il principio secondo cui “conta la sostanza più della forma”, tutela l’amministrazione, ma lascia aperta una domanda: chi difende chi non ha mai potuto conoscere l’atto che lo riguarda?
